Calcola una fattura professionale o una ricevuta
calcola la tua fattura o ricevuta professionale in 4 semplici passaggi
Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo
Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di professioneArchitetto.it nel giugno 2007 tenendo conto della normativa vigente. Se hai riscontrato errori o hai suggerimenti da proporre, scrivi al webmaster
L'uso di questo foglio di calcolo è libero e gratuito per i visitatori del sito.
leggi le avvertenze
Modelli di fatture e ricevute
alcuni Ordini professionali forniscono schemi e modulistica per compilare correttamente una fattura o una ricevuta professionale. Ecco alcuni link utili.
Modelli di fatture e ricevute a società, professionisti o privati.
Ordine Ingegneri Padova (luglio 2002)
Esempi di calcolo di fatture per titolari di Partita Iva con e senza Cassa di previdenza dell'albo professionale
Comuni Trentini (ottobre 2004)
Lettera d'incarico prof.le di progettazione e D.L.
Ordine Architetti Roma (maggio 2005)
Modalità di Pagamento
Il pagamento deve avvenire alla scadenza contrattuale. In assenza di uno specifico accordo scritto fra le parti, il pagamento deve avvenire non oltre i 30 giorni dal ricevimento della fattura. Superati questi termini, il D.Lgs 231/02 prevede che si possano applicare gli interessi di mora.
il D. Lgs. 9 ott. 2002, n. 231
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"
[parlamento.it]
Calcolatrice Interessi di mora
[avvocati.it]
La gestione separata INPS
I professionisti non iscritti all'Inarcassa (dipendenti, pensionati, non iscritti a un albo), nei casi in cui non abbiano altra forma di previdenza, hanno l'obbligo di iscrizione alla "gestione separata INPS". Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi (vedi riferimenti normativi su INPS.it).
I contributi Inarcassa
Non si applica il contributo 2% in parcelle fra iscritti INARCASSA
Le prestazioni effettuate tra professionisti non sono soggette al contributo del 2% di Inarcassa, ex art. 10.6 della Legge 03/01/1981 n. 6 modificata e integrata dalla Legge 11/10/1990 n. 290.
Il contributo 2% si applica in tutti i casi in cui il professionista è iscritto a un Albo, anche se non è iscritto Inarcassa.
adempimenti per gli iscritti a un albo che non sono iscritti ad INARCASSA
Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5.
professioneArchitetto non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile del loro contenuto.


