Calcola una fattura professionale o una ricevuta
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le agevolazioni per i professionisti
Il nuovo regime dei contribuenti minimi
Dal 2012 sono in vigore i SuperMinimi.
Per chi è agli inizi e deve aprire una partita IVA, da valutare la possibilità più adatte ai neo professionisti: il regime agevolato per le nuove iniziative professionali e il regime semplificato per contribuenti minimi.
Nuovo regime dei contribuenti minimi 2012.
Chi ne beneficia e chi no.
Nuovo regime dei minimi 2012, novità e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Aboliti il Regime dei Contribuenti minimi
e il Regime fiscale agevolato
alcuni Modelli
Modelli di fatture e ricevute
alcuni Ordini professionali forniscono schemi e modulistica per compilare correttamente una fattura o una ricevuta professionale. Ecco alcuni link utili.
Modelli di fatture e ricevute a società, professionisti o privati.
Ordine Ingegneri Padova (luglio 2002)
Esempi di calcolo di fatture per titolari di Partita Iva con e senza Cassa di previdenza dell'albo professionale
Comuni Trentini (ottobre 2004)
Lettera d'incarico prof.le di progettazione e D.L.
Ordine Architetti Roma (maggio 2005)
i Pagamenti
Modalità di Pagamento
Il pagamento deve avvenire alla scadenza contrattuale. In assenza di uno specifico accordo scritto fra le parti, il pagamento deve avvenire non oltre i 30 giorni dal ricevimento della fattura. Superati questi termini, il D.Lgs 231/02 prevede che si possano applicare gli interessi di mora.
il D. Lgs. 9 ott. 2002, n. 231
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"
[parlamento.it]
Calcolatrice Interessi di mora
[avvocati.it]
INPS e Inarcassa
La gestione separata INPS
I professionisti non iscritti all'Inarcassa (dipendenti, pensionati, non iscritti a un albo), nei casi in cui non abbiano altra forma di previdenza, hanno l'obbligo di iscrizione alla "gestione separata INPS". Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi.
la gestione separata INPS per i liberi professionisti senza cassa
I contributi Inarcassa
Non si applica il contributo 4% in parcelle fra iscritti INARCASSA
Le prestazioni effettuate tra professionisti non sono soggette al contributo del 4% di Inarcassa, ex art. 10.6 della Legge 03/01/1981 n. 6 modificata e integrata dalla Legge 11/10/1990 n. 290.
Il contributo 4% si applica in tutti i casi in cui il professionista è iscritto a un Albo, anche se non è iscritto Inarcassa.
adempimenti per gli iscritti a un albo che non sono iscritti ad INARCASSA
Il contributo previdenziale concorre a formare la base imponibile IVA, ma non è soggetto ad IRPEF (articolo 16 del D.L. n. 41/1995). Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali é prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo. Quindi il contributo previdenziale concorre a formare la base imponibile IVA, ma non è soggetto ad IRPEF e, pertanto, non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto del 20%
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