Licenza

provvedimento di un’autorità amministrativa con cui si rimuove un limite che impedisce l’esercizio di una potestà da parte di un organo o di una facoltà giuridica da parte di un privato.

Licenza Edilizia: autorizzazione non onerosa, ossia un provvedimento che rimuove un limite all’esercizio di un diritto preesistente (lo “ius aedificandi” collegato alla mera proprietà). Vd. L.765/1967 “Ponte”. 
 

Traduzioni in altre lingue

in inglese:

in spagnolo:

in francese:

in portoghese:

in tedesco:

 

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